Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali,
sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la
linea di frontiera terrestre, e' attribuita la seguente indennita'
mensile:
funzionari di pubblica sicurezza......... L. 3600
ufficiali................................ L. 3600
impiegati................................ L. 1800
sottufficiali............................ L. 1500
graduati e militari...................... L. 1100
Qualora trattisi di localita' particolarmente disagiate, da
stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro per il tesoro, la indennita' suddetta potra' essere
aumentata di un terzo.