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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese
private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati
irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato
dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla
competente autorita' militare.
Dalla medesima data indicata nel comma precedente e' liquidato agli
aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di
quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio ai soli fini della
corresponsione della pensione, con gli assegni gia' corrisposti. La
eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere
recuperata.