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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, al termine ivi
stabilito del 31 dicembre 1949, poi prorogato al 31 dicembre 1950 con
la legge 15 giugno 1950, n. 569, e' sostituito il termine del 31
dicembre 1952.