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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni in aggiunta a quella di
lire un miliardo di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 15
luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per
provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche
calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889, e del
decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.