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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per
l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in
applicazione del decreto legislativo 6 luglio 1945, n. 429,
modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 29 ottobre 1947, n. 1354, dei lavori occorrenti per l'impianto
e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze
armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano nella
seconda guerra mondiale.
Alla spesa predetta si provvede con prelevamento di pari ammontare
dal capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le necessarie
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI