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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in
applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945,
n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i
militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio
italiano, nella seconda guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile
1953.