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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il comune di Milano e' autorizzato ad applicare il contributo
annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n.
1282, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle
disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio
1942, n. 852.
Il suddetto contributo puo' essere applicato, a decorrere
dall'inizio della proroga di cui al precedente comma, unicamente
mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima
di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore
locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di
imposta.
Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza
locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 16 del
decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale
all'imposta sul valore locativo puo' essere applicata, a decorrere
dall'inizio della proroga di cui al primo comma, nella stessa misura
massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.