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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'importo della spesa per l'attuazione della legge 24 dicembre
1949, n. 993, previsto dall'art. 4, comma quarto, della legge stessa,
in lire quattro milioni, viene elevato a sei milioni.
Al maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente comma
del presente articolo sara' fatto fronte con una corrispondente
diminuzione dello stanziamento del capitolo 240 dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio
1951-52, concernente "costruzione di caselli doganali, ecc.".
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI