Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, e'
sostituito dal seguente:
"Oltreche' sugli oggetti indicati nell'art. 250 della legge,
modificato dall'art. 86 del presente decreto, appartiene alla Giunta
provinciale di deliberare intorno agli oggetti indicati ai numeri 2 e
3 dell'art. 241 della legge, modificato dall'art. 80 del presente
decreto, ai lavori relativi a strade, fiumi e torrenti, posti dalla
legge a carico delle Province, ai progetti di lavori, alle forniture,
agli appalti ed ai contratti, quando si tratti:
a) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non
ecceda le lire 2.500.000;
b) di spesa che non superi annualmente le lire 500.000 e cui la
Provincia non resti obbligata oltre i cinque anni sempreche' per lo
stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si
oltrepassi il limite anzidetto;
c) di locazione di fondi rustici, fabbricati o altri immobili, se
il canone complessivo non superi le lire 2.500.000 e la durata del
contratto non ecceda i nove anni.
"Spetta parimenti alla Giunta provinciale deliberare intorno alle
azioni possessore ed a tutte quelle altre da sostenere in giudizio,
che non eccedano la competenza del pretore.
"E' pure di competenza della Giunta provinciale deliberare intorno
allo storno di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando
lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce ad una spesa
obbligatoria, allo storno da un articolo all'altro della stessa
categoria, nonche' all'erogazione delle somme stanziate in bilancio
per spese impreviste e delle somme a calcolo per le spese variabili o
per servizi di economia.
"Le deliberazioni di cui al primo comma sono comunicate al
Consiglio provinciale nella prima adunanza".