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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nessun derivato dalla malonilurea puo' venire somministrato al
pubblico se non dietro presentazione di ricetta medica irrepetibile,
compilata secondo le norme indicate al primo comma dell'art. 154 del
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.