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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il valore di lire 5000 previsto al n. 23 dell'allegato C alla legge
del registro, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269,
e' elevato a lire 500.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI