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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2
luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno
1950, n. 471, e' fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000,
entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a
concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo
unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e
successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualita'
agli enti e societa', previsti dalle citate disposizioni, che
costruiscono case popolari.