Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo
speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione
negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei
titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile
1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi
disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Catania, addi' 24 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI