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La Camera dei deputati e il Se
nato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica
sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2
aprile 1946, n. 625, e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile
1948.