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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 815, e' ratificato con la
seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a tutto l'anno 1951 l'avanzamento nei vari gradi dei
sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza
continuera' ad effettuarsi esclusivamente ad anzianita', prescindendo
da qualsiasi esame od esperimento e dai prescritti requisiti di
comando e di servizio, fermi restando i requisiti di permanenza
minima nel grado di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 giugno
1937, n. 913".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: SEGNI