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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' costituito presso il Ministero del tesoro un fondo di rotazione
a carattere permanente, per la concessione di anticipazioni agli
Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di
miglioramento nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3
della legge 23 aprile 1949, n. 165, e nei Comuni della provincia di
Rieti, gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale e al
Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per
mutui concernenti opere da eseguire nelle regioni e nei territori
anzidetti.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 1500 milioni alla quale
si fa fronte con prelievo, da parte del Ministro per il tesoro, di
pari somma dal conto speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto
1948, n. 1108.
Al fondo, di cui al primo comma del presente articolo, affluiranno
le quote d'ammortamento, per capitale ed interessi, da corrispondersi
dagli Istituti, di cui al comma stesso, al Ministero del tesoro,
relative alle anticipazioni da questo gia' concesse per l'importo
complessivo di lire 1500 milioni prelevato dal conto speciale
previsto dalla Sezione I dell'annesso all'accordo approvato col
decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153.
L'art. 6 della legge 23 aprile 1949, n. 165, e' abrogato.