Legge Ordinaria n. 1209 del 04/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1951)
Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a favore degli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  spesa  di  lire  dodici  miliardi  autorizzata dallo art. 7 del
decreto  legislativo  5  gennaio  1948,  n.  36,  recante norme sulla
riscossione  delle  rette  di  spedalita',  elevato  a  lire  tredici
miliardi  per  effetto  della  legge  28  luglio  1950,  n.  712,  e'
ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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