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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentito, per l'anno 1949, il rimborso parziale della imposta
di fabbricazione, nella misura di lire 20 per ogni litro, sulla
benzina consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al
servizio pubblico da piazza - compresi i motoscafi nelle localita'
dove essi sostituiscono le vetture da piazza - munite della
prescritta licenza dell'autorita' comunale e circolanti sul
territorio dello Stato alla data del 1 gennaio 1949.
L'agevolazione sara' concessa, limitatamente ai giorni in cui le
autovetture o i motoscafi hanno prestato effettivo servizio, in base
al consumo medio presunto di:
1) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni
con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
2) litri 3 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni
con popolazione superiore a 100.000, ma non a 500.000 abitanti;
3) litri 2 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni
con popolazione di 100.000 abitanti o meno.