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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, e' ratificato con
la seguente modificazione:
Art. 1. - Dopo le parole: "e' estesa", sono aggiunte le parole: "ai
beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore ed".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO
VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI