Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo catasto edilizio
urbano, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e
successive modificazioni, il reddito imponibile dei fabbricati e'
determinato secondo le seguenti disposizioni:
a) per i fabbricati costruiti dopo la data di entrata in vigore
del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 350, si
detrae dal reddito lordo una quota pari ad un quarto del reddito
stesso.
La medesima norma vale anche per i fabbricati distrutti o
danneggiati per piu' della meta' in seguito ad eventi bellici e
ricostruiti, dopo la data suindicata, a cura diretta del
proprietario;
b) per i fabbricati costruiti ed utilizzati secondo la loro
destinazione prima della data indicata nella precedente lettera a),
si detrae dal reddito lordo, ridotto di un quarto, una somma pari a
quattro volte e mezzo il reddito imponibile accertato, per l'anno
1938, ai fini delle imposte dirette. Ove si tratti di fabbricati
costruiti dopo il 31 dicembre 1938, il reddito imponibile relativo
all'anno 1938 e' valutato comparativamente alla pigione dei
fabbricati gia' esistenti nell'anno suddetto, posti in analoghe
condizioni, nello stesso Comune.
Per la citta' di Venezia - centro ed isole della Giudecca, di
Murano e Burano - oltre alla detrazione normale di un quarto del
reddito lordo, e' ammessa una ulteriore detrazione pari ad un settimo
del reddito stesso.