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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le agevolazioni fiscali e tributarie concesse con l'art. 18 della
legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare
l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali,
spettano anche nel caso che tali Enti provvedano senza il contributo
dello Stato all'esecuzione delle opere pubbliche previste in detta
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO -
SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI