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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di
impiego del personale a contratto quinquennale degli Uffici del
lavoro e della massima occupazione, di cui alla tabella C annessa al
decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, si provvede:
a) mediante la costituzione di un Fondo di previdenza alimentato
dalle seguenti contribuzioni:
1) un contributo mensile a carico dello Stato, pari al dodici
per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1 novembre
1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e
successive modificazioni;
2) un contributo mensile a carico del dipendente, pari al
cinque per cento dello stipendio, aumentato, a decorrere dal 1
novembre 1948, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1949, n.
221, e successive modificazioni;
b) mediante la concessione di una indennita' di licenziamento
commisurata ad una mensilita' del solo stipendio spettante all'atto
della cessazione del servizio per quanti sono gli anni di effettivo
servizio prestato. La frazione di anno superiore a sei mesi si
computa come anno intero.