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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo Ministero degli
affari esteri che nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 presto'
servizio presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero, sono
fissati nella misura dell'80 per cento della valuta locale che
sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943 in
base agli assegni vigenti a tale data.
Agli effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede
quelli fissati dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425,
convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195, e dal regio decreto
26 febbraio 1934, n. 426, e successive modificazioni, con le
maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332.
Al personale che abbia prestato servizio presso gli uffici che alla
data del 31 agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite
dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, e successive
modificazioni, e che siano stati istituiti nel periodo 10 settembre
1943-30 aprile 1947, e' attribuito il trattamento economico pari allo
80 per cento di quello previsto dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.