Legge Ordinaria n. 1297 del 20/11/1951 (Pubblicata nella G.U. del 6 dicembre 1951)
Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  anticipazioni  degli  Istituti di credito sui prodotti agricoli
volontariamente  conferiti  dai  produttori  per la utilizzazione, la
trasformazione  e  la  vendita  collettiva, effettuate dagli Istituti
stessi  agli  Enti  aventi  per  legge,  fra  i loro scopi, quello di
provvedere  alle  operazioni di ammasso volontario, sono garantite da
privilegio  legale  sul  prodotto  ammassato  e  sul ricavo della sua
vendita.
  La  medesima  disposizione  vale  per i prestiti occorrenti per far
fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente.
Tale  privilegio  segue  immediatamente  quelli  previsti  dal  n.  2
dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
  Se  le  cambiali  rappresentative  del credito privilegiato vengono
girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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