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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari
esteri in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici
consolari di prima categoria percepiscono:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e
continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia
diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le eventuali maggiorazioni o riduzioni;
c) le indennita' eventuali che possono spettare in forza delle
disposizioni contenute nella presente legge.