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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito per la stagione invernale 1951-1952, il "Fondo
nazionale di soccorso invernale" allo scopo di incrementare
l'assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti
per legge o provenienti da altre contribuzioni anche volontarie.
La gestione del Fondo stesso e' affidato al Ministero dell'interno,
secondo le direttive impartite da un Comitato composto dai Ministri
per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale.