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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"Gli agenti che risulteranno idonei nei concorsi di cui al
precedente art. 2, saranno sistemati in pianta stabile, anche in
eccedenza alla disponibilita' della pianta organica, con decorrenza,
agli effetti della carriera, dal 31 dicembre di ciascuno degli anni
nei quali saranno banditi i detti concorsi, e comunque non oltre la
data del 31 dicembre 1950, ed agli effetti finanziari dalla data di
approvazione delle graduatorie relative a ciascuno dei concorsi
espletati, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1950.
Ferma restando la sistemazione come previsto dal precedente comma
del presente articolo, la determinazione della quota dei posti
disponibili nella pianta, da utilizzare per le nomine a stabile, e
gli accantonamenti dal farsi negli anni successivi per l'assorbimento
della eccedenza che si sara' creata per effetto della sistemazione
del personale contrattista a norma della presente legge, dovranno
avere luogo senza pregiudizio del normale sviluppo di carriera del
personale di ruolo dei gradi inferiori".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"La nomina a stabile, di cui al precedente art. 3, avra' luogo
nella qualifica attualmente rivestita, salvo la condizioni stabilite
dall'art. 6 del presente decreto".