Legge Ordinaria n. 1309 del 01/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 11 dicembre 1951)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
  Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
  "L'Amministrazione  delle  ferrovie  dello  Stato  bandira',  entro
l'anno  1951,  un concorso interno per titoli a posti di gruppo A fra
agenti  laureati,  che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in
possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo art. 2".
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
  "A detto concorso saranno ammessi gli agenti:
    a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per
la condotta serbata;
    b)  che  rivestano  una  qualifica  di  grado  5°  del  personale
esecutivo 6°, 7° od 8° ferroviario;
    c)  che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta
l'utilizzazione nel gruppo A;
    d)  che  siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici
od  esecutivo  mediante  concorso  esterno,  salvo  che  abbiano  una
anzianita'  di  servizio  di ruolo superiore ai quindici anni, oppure
assunti  in  servizio  in  base  all'art. 22 della convenzione fra il
Ministero  della  guerra  e  le  Ferrovie dello Stato, concernente lo
esercizio     della     linea     Chivasso-Aosta,    approvata    con
decreto-Ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.
  Al  concorso  saranno  ammessi,  altresi',  gli  agenti di gruppo A
provenienti  da  altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo
delle Ferrovie dello Stato, purche' all'anzidetta data dell'11 giugno
1948  od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti
per parteciparvi".
  Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
  "I   candidati   ammessi   al  concorso  saranno  compresi  in  una
graduatoria  formata, in base ad una votazione per i titoli posseduti
alla  data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da
valutarsi nel seguente ordine di importanza:
    a) qualifica ed anzianita' di grado del candidato;
    b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;
    c)  anzianita'  complessiva  del  servizio  ferroviario  di ruolo
prestato;
    d)  titoli  di  studio  ed altri eventuali titoli (pubblicazioni,
ecc.) presentati;
    e)  idoneita'  eventualmente  conseguite  nei concorsi esterni od
interni per posti di allievo ispettore".
  Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli  agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'art. 3
del  presente  decreto  dovranno  compiere  un periodo di esperimento
pratico della durata di sei mesi.
  L'inquadramento  nel  gruppo  A,  con  le  modalita'  previste  dal
successivo    art.    5,    e'   subordinato   all'esito   favorevole
dell'esperimento pratico.
  I  candidati  idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte
per  il  servizio  cui saranno assegnati; nei limiti di tempo fissati
dal regolamento del personale.
  Dall'esperimento  pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che,
alla  data  effettiva  del passaggio, rivestono gia' una qualifica di
gruppo A".
  Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
  "Gli  agenti  compresi  nella  graduatoria  di  merito del concorso
saranno  sistemati  secondo  l'ordine  della  graduatoria stessa, con
decorrenza,  1  gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche
sotto  indicate,  entro il limite di un quinto del numero complessivo
dei  posti  disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle
qualifiche interessate di gruppo A:
    1)  nella  qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti
che  all'atto  dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di
grado  5°  del personale esecutivo, conservando la propria anzianita'
di grado;
    2) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti
rivestiti,  all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6°
ferroviario;
    3) nella qualifica di allievo ispettore per gli agenti rivestiti,
all'atto  dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado
8° ferroviario".
  Art. 6. - E' sostituito dal seguente:
  "La  decorrenza  stabilita al precedente art. 5 per l'inquadramento
degli  agenti  nel  gruppo A e' valida ai soli effetti giuridici e di
sviluppo di carriera.
  Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio
al gruppo A".
  Art. 7. - E' sostituito dal seguente:
  "Qualora,  entro  il  1  gennaio  1956,  l'assegnazione  dei  posti
disponibili,  come  sopra  disposta,  non  sia  stata, sufficiente ad
immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di
merito,  i  rimanenti  verranno  sistemati,  nelle  qualifiche  sopra
indicate,  con  decorrenza  1  gennaio 1957, anche in eccedenza della
pianta organica delle rispettive qualifiche.
  Gli   accantonamenti  annuali  per  l'assorbimento  graduale  della
eccedenza  verificatasi  in  conseguenza della sistemazione di cui al
precedente  comma,  sono  stabiliti, a cominciare dal 1 gennaio 1958,
nella misura del venti per conto".
  Art. 8. - E' sostituito dal seguente:
  "La  Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro per
i  trasporti,  e'  presieduta  da un funzionario delle Ferrovie dello
Stato  di  grado  1°  e composta di dieci membri, dei quali sette, di
grado  non  inferiore  al  2°, in rappresentanza dell'Amministrazione
delle  ferrovie  dello  Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado
non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione
delle   organizzazioni   sindacali).   Fungera'   da   segretario  un
funzionario di grado non inferiore al 3°.
  Tale Commissione giudichera' anche sull'ammissione dei candidati al
concorso".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                     DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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