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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 1. - E' sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandira', entro
l'anno 1951, un concorso interno per titoli a posti di gruppo A fra
agenti laureati, che, alla data dell'11 giugno 1948, risultavano in
possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo art. 2".
Art. 2. - E' sostituito dal seguente:
"A detto concorso saranno ammessi gli agenti:
a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per
la condotta serbata;
b) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale
esecutivo 6°, 7° od 8° ferroviario;
c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta
l'utilizzazione nel gruppo A;
d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici
od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano una
anzianita' di servizio di ruolo superiore ai quindici anni, oppure
assunti in servizio in base all'art. 22 della convenzione fra il
Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato, concernente lo
esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con
decreto-Ministeriale n. 2343 del 9 gennaio 1940.
Al concorso saranno ammessi, altresi', gli agenti di gruppo A
provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo
delle Ferrovie dello Stato, purche' all'anzidetta data dell'11 giugno
1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti
per parteciparvi".
Art. 3. - E' sostituito dal seguente:
"I candidati ammessi al concorso saranno compresi in una
graduatoria formata, in base ad una votazione per i titoli posseduti
alla data del decreto Ministeriale che indice il concorso, titoli da
valutarsi nel seguente ordine di importanza:
a) qualifica ed anzianita' di grado del candidato;
b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;
c) anzianita' complessiva del servizio ferroviario di ruolo
prestato;
d) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni,
ecc.) presentati;
e) idoneita' eventualmente conseguite nei concorsi esterni od
interni per posti di allievo ispettore".
Art. 4. - E' sostituito dal seguente:
"Gli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui all'art. 3
del presente decreto dovranno compiere un periodo di esperimento
pratico della durata di sei mesi.
L'inquadramento nel gruppo A, con le modalita' previste dal
successivo art. 5, e' subordinato all'esito favorevole
dell'esperimento pratico.
I candidati idonei dovranno conseguire le abilitazioni prescritte
per il servizio cui saranno assegnati; nei limiti di tempo fissati
dal regolamento del personale.
Dall'esperimento pratico di cui sopra sono esclusi gli agenti che,
alla data effettiva del passaggio, rivestono gia' una qualifica di
gruppo A".
Art. 5. - E' sostituito dal seguente:
"Gli agenti compresi nella graduatoria di merito del concorso
saranno sistemati secondo l'ordine della graduatoria stessa, con
decorrenza, 1 gennaio degli anni dal 1951 al 1956, nelle qualifiche
sotto indicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo
dei posti disponibili alle stesse date nelle piante organiche delle
qualifiche interessate di gruppo A:
1) nella qualifica di ispettore di prima classe, per gli agenti
che all'atto dell'inquadramento siano rivestiti di una qualifica di
grado 5° del personale esecutivo, conservando la propria anzianita'
di grado;
2) nella qualifica di ispettore di seconda classe, per gli agenti
rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6°
ferroviario;
3) nella qualifica di allievo ispettore per gli agenti rivestiti,
all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° o di grado
8° ferroviario".
Art. 6. - E' sostituito dal seguente:
"La decorrenza stabilita al precedente art. 5 per l'inquadramento
degli agenti nel gruppo A e' valida ai soli effetti giuridici e di
sviluppo di carriera.
Gli effetti finanziari decorrono dalla data effettiva del passaggio
al gruppo A".
Art. 7. - E' sostituito dal seguente:
"Qualora, entro il 1 gennaio 1956, l'assegnazione dei posti
disponibili, come sopra disposta, non sia stata, sufficiente ad
immettere nel gruppo A tutti gli agenti compresi nella graduatoria di
merito, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra
indicate, con decorrenza 1 gennaio 1957, anche in eccedenza della
pianta organica delle rispettive qualifiche.
Gli accantonamenti annuali per l'assorbimento graduale della
eccedenza verificatasi in conseguenza della sistemazione di cui al
precedente comma, sono stabiliti, a cominciare dal 1 gennaio 1958,
nella misura del venti per conto".
Art. 8. - E' sostituito dal seguente:
"La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro per
i trasporti, e' presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello
Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di
grado non inferiore al 2°, in rappresentanza dell'Amministrazione
delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado
non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione
delle organizzazioni sindacali). Fungera' da segretario un
funzionario di grado non inferiore al 3°.
Tale Commissione giudichera' anche sull'ammissione dei candidati al
concorso".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - MALVESTITI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI