Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La Commissione di cui all'art. 4 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1799, competente ad esprimere il
parere circa l'idoneita' a ricoprire le cariche gia' devolute agli
ufficiali del Corpo e del Servizio di stato maggiore, e' competente
anche ad esaminare, ora per allora, gli ufficiali che, anteriormente
all'8 settembre 1943, avevano acquisito titolo per essere esaminati
dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 27 giugno 1942, n.
842, ma che non lo furono per cause di forza maggiore conseguenti
allo stato di guerra.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo
luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 409, e successive modificazioni,
il trasferimento nel Corpo o nel Servizio di stato maggiore degli
ufficiali contemplati nel comma precedente e' effettuato sotto la
data in cui ciascun ufficiale ha acquisito titolo per essere
esaminato dalla Commissione di cui all'art. 16 della legge 27 giugno
1942, n. 842, con le modalita' e con diritto ai vantaggi di carriera
previsti dalle disposizioni in vigore a tale data, nonche' nei limiti
dei posti vacanti nei relativi organici alla data medesima.