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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910, e'
modificato come segue:
"Di tale somma una quota di quattro miliardi e' riservata a favore
di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, gia'
operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la
loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici
o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro
stabilimenti nell'Italia meridionale ed insulare, di cui all'art. 1
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1598, e all'art. 5, lettera a), della legge 29 dicembre
1948, n. 1482, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di
Gorizia e di Ancona".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare coma legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI