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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 51 della legge 10 aprile 1951, n. 287,
e' sostituito dal seguente:
"In ogni distretto di Corte di appello, la Corte di assise, avente
sede nel capoluogo del distretto, designata con decreto del primo
Presidente della Corte d'appello, assume le funzioni di giudice di
secondo grado rispetto a tutte le nuove Corti di assise del
distretto, nella composizione prevista dalla presente legge. Tuttavia
per i giudici popolari sono sufficienti i requisiti prescritti dal
precedente art. 9. Le sostituzioni eventualmente necessarie dei
giudici popolari son disposte con decreto del primo Presidente della
Corte di appello".