Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 67 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e' sostituito
dal seguente:
"L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni
presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul
patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre 1952.
"Entro il 31 dicembre 1953 si prescrive l'azione per l'accertamento
in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla
presentazione della dichiarazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI