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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari
effettuati dal 1 gennaio 1950 al 31 dicembre 1950, per conto della
Commissione pontificia di assistenza relativamente alle sottoindicate
merci provenienti dall'estero e destinate ad enti assistenziali o
alle popolazioni bisognose:
a) viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari
(esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali
statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
b) i generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione
bisognosa italiana;
c) viveri e materiali per le colonie diurne, continue, festive,
case del fanciullo ed altre istituzioni analoghe;
d) viveri e materiali per le colonie estive 1950.