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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo il quarto comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di
avvocato e di procuratore, e' aggiunto il seguente comma:
"Tuttavia, dopo venti anni di contemporanea iscrizione nei due
albi, l'avvocato ha facolta' di rimanere iscritto nel solo albo
speciale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI