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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per stabilire l'anzianita' dei magistrati, ai fini dei concorsi e
degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e
gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione
al grado ottavo ottenuta a norma dell'art. 139, primo comma, prima
parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento
giudiziario, e dell'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI