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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte costituito
ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n.
1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, assume la
denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte
e la Liguria ed e' autorizzato ad esercitare, secondo le norme
vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche
nella regione ligure.
All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre
gli attuali partecipanti dell'istituto federale di credito agrario
per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti
autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.
Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il
Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il
tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.