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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per i versamenti da effettuarsi in lire a favore del Governo degli
Stati Uniti in dipendenza degli accordi sottoscritti tra il
rappresentante del predetto Governo ed il Ministro per il tesoro il 9
settembre 1946, ed il 21 luglio 1947, ed approvati e resi esecutivi,
rispettivamente, con il decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 30 ottobre 1947, n. 1455, e con il decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1609, e'
autorizzata, in deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e successive modificazioni, la emissione di ordini di
accreditamento entro il limite di lire 50 milioni, ove non sia
possibile provvedervi con mandati diretti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI