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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a proseguire i
lavori per la sistemazione dell'Adige-Garda e per la sistemazione
generale del Tartaro-Canalbianco-Po di Levante, di cui al regio
decreto-legge 1 dicembre 1938, n. 1810, convertito nella legge 30
gennaio 1939, n. 428, con i fondi annualmente iscritti in bilancio
per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie, con i fondi di cui
alla legge 12 luglio 1949, n. 460, nonche' con i fondi oggetto di
eventuali altre assegnazioni speciali per l'esecuzione di opere
pubbliche straordinarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI
- VANONI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI