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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, e'
integrato come segue:
"Per gli ufficiali del soppresso Servizio tecnico del genio si
applicano i limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla
legge 9 maggio 1940, n. 369 sullo stato degli, ufficiali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo i chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI