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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine previsto dall'art. 10, comma primo, della legge 6
febbraio 1941, n. 346, che istituisce la zona industriale di Roma,
modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
22 novembre 1946, n. 564, e' prorogato dal 17 maggio 1951 al 31
dicembre 1956.
Detta proroga ha effetto ai fini dell'applicazione delle
agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 11 e 12 della legge
stessa.