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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono estese ai laureati dell'anno accademico 1950-51 le
disposizioni emanate con la legge 11 marzo 1951, n. 134, in relazione
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio
1917, n. 384, in materia di abilitazione provvisoria all'esercizio
professionale.