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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la
Convenzione internazionale per la salvaguardia della, vita umana in
mare, firmata a Londra, il 10 giugno 1948, che sostituisce la
Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo
1932, n. 718.