Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui
giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per
cento.
Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco,
determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni
singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni,
l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti:
sino a 30 milioni di lire ..... 8 - %
" 40 " " ..... 9,25 %
" 50 " " ..... 10,50%
" 60 " " ..... 11,75%
" 70 " " ..... 13 - %
" 80 " " ..... 14,25%
" 90 " " ..... 15,50%
" 100 " " ..... 16,75%
" 110 " " ..... 18 - %
" 120 " " ..... 19,25%
" 130 " " ..... 20,50%
" 140 " " ..... 21,75%
" 150 " " ..... 23 - %
Per le somme intermedie, la misura delle aliquote e' quella
risultante dall'applicazione della seguente formula:
y = 0.000.000.125 x + 4,25
nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x.