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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le spese per la manutenzione e la rinnovazione delle urne per la
votazione, dei bolli per le sezioni elettorali e dei relativi
accessori, di proprieta' dello Stato, quelle di acquisto del suddetto
materiale per le sezioni di nuova istituzione, quelle di trasporto
del materiale stesso, nonche' quelle inerenti al servizio tecnico
ispettivo, sono a carico dello Stato.