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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizione generale.
Le norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati
dalla guerra, contenute nei decreti legislativi 3° marzo 1945, n.
154, 10 aprile 1947, n. 261 e 17 aprile 1948, n. 740 (questi due
ultimi ratificati con la legge 28 luglio 1950, n. 834) nonche' nella
legge 25 giugno 1949, n. 409, sono sostituite da quelle di cui alla
presente legge.
Sono abrogate le disposizioni degli articoli 59 e 72 del decreto
legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e degli articoli 1, 2, 3 (sub.
72-quinquies 3°, 4°, 5°, 6°, 7° 8° comma; 72-sexies e 72-septies) del
decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, ratificati con la legge
28 luglio 1950, n. 834, nonche' dell'art. 13 della legge 25 giugno
1949, n. 409.