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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo 4 dicembre 1946, n. 439, concernenti l'assegnazione in
soprannumero di notai in esercizio, prorogate con la legge 29 luglio
1949, n. 496, sono applicabili fino al 31 dicembre 1953.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 dicembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI