Legge Ordinaria n. 1405 del 24/12/1951 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1951)
Norme sulla circolazione monetaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  La   Zecca  e'  autorizzata  a  fabbricare  e  ad  emettere  monete
metalliche  da  lire  100  e da lire 50, nonche' nuove monete in lega
"Italma"  da  lire  10,  lire  5,  lire 2 e lire 1 in luogo di quelle
autorizzate col decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n.
419, e dei biglietti di Stato.
  Con  decreti  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta del
Ministro  per  il  tesoro,  saranno  determinati  i  contingenti e le
caratteristiche  delle nuove monete da lire 100, 50, 10, 5, 2 e 1, di
cui al precedente comma.
  Con  decreti  del  Ministro  per il tesoro, sara' stabilita la data
dalla  quale  le  monete  di  nuovo  conio per i valori da lire 100 e
inferiori,  di  cui  al presente articolo, avranno corso legale nello
Stato,  nonche'  la  data di cessazione del corso legale e del cambio
delle  monete emesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale
8  maggio  1946, n. 419, e dei biglietti di Stato, compresi quelli da
emettersi ai sensi del successivo art. 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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