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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla
determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli
esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.
Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per
gli anni 1951 e 1952 e' quello compreso nei ruoli in riscossione,
rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.
Il termine per la presentazione delle domande di rescissione e' di
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno
1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine e'
perentorio.