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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere alla ricostruzione dei pubblici servizi, di
trasporto concessi all'industria privata, alle aziende
municipalizzate o di prevalente proprieta' dei Comuni o delle
Province danneggiati dagli eventi bellici, mediante la corresponsione
dei concorsi dello Stato previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410,
il Ministro per i trasporti, in aggiunta alla somma di cui all'art. 3
del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877, e' autorizzato ad
assumere impegni fino alla concorrenza di lire 16.000.000.000 (sedici
miliardi), in ragione di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi
finanziari 1950-51, 1951-52, 1952-53 e 1953-54.