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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, e'
prorogato al 30 giugno 1952.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI -
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI